
CONTROLLO
OBBLIGATORIO DELLE EMISSIONI
DA GAS DI
SCARICO DEI VEICOLI A MOTORE
PER I RESIDENTI
IN REGIONE LOMBARDIA - L.R. 24/2006
ANNO 2010
Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas
di scarico da effettuare con frequenza annuale:
-
gli autoveicoli a motore ad uso proprio o di terzi,
destinati al trasporto di persone o di merci, di
proprietà; di residenti in Lombardia, immatricolati
dal 1° gennaio 1970, dotati di:
-
motore a benzina, gpl, gas
- motore diesel.
I veicoli di cui al punto
precedente di nuova immatricolazione, non soggetti
alla prima revisione prevista dall’art. 80,
comma 3, del DLgs. 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano
percorso più di 80.000 Km.
-
In applicazione della Direttiva del Ministero dei
Trasporti a partire dal Decreto interministeriale
del 05.02.1996 emanato dal Ministero dei Trasporti
e della Navigazione in attuazione della Direttiva
Comunitaria 92/55, la suddetta attestazione ha validità
annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il
01.01.1988 e semestrale per gli autoveicoli immatricolati
precedentemente a tale data.
Sono esclusi dal controllo
dei gas di scarico gli autoveicoli classificati
di interesse storico o collezionistico iscritti
in uno dei registri previsti dall’art. 215
del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992,
n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada.
Limitazione della circolazione
In tutti i Comuni della Regione Lombardia la circolazione
sarà limitata ai soli autoveicoli che abbiano
effettuato il controllo dei gas di scarico.
Costo del controllo
I titolari delle officine
e i centri di revisione autorizzati ad effettuare
il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli,
devono applicare, quale tariffa per il controllo
eseguito, il prezzo di € 12,00. I.V.A. inclusa
per i veicoli dotati di unica alimentazione e di
€ 16,00 I.V.A. inclusa per i veicoli dotati
di doppia alimentazione (Bifuel).
Documentazione da rilasciare
Dovrà essere rilasciata
all’automobilista la strisciata dei valori
misurati dall’apparecchiatura di controllo,
o la documentazione comprovante i valori misurati,
il tutto con il timbro dell’officina e la
data del controllo, con indicata la targa del veicolo.
Tale documentazione dovrà
essere mantenuta sull’autoveicolo a disposizione
per eventuali verifiche.
Autoveicoli soggetti a revisione
Sono ritenute valide, le
verifiche dei gas di scarico effettuate nel corso
dell’anno 2008 sugli autoveicoli soggetti
alla revisione dal D. Lgs. 285/92.
La verifica dei gas di scarico
effettuata in sede di revisione sostituisce quella
prevista dalla campagna di controllo.
Veicoli con doppia alimentazione
Per i veicoli alimentati
a benzina-GPL o alimentati a benzina-metano, le
verifiche devono essere effettuate con entrambi
i carburanti.
E’ fatto obbligo all’officina
autorizzata di consegnare l’apposita documentazione
ed entrambe le strisciate.
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