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CONTROLLO OBBLIGATORIO DELLE EMISSIONI

DA GAS DI SCARICO DEI VEICOLI A MOTORE

PER I RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA - L.R. 24/2006

ANNO 2010


Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico da effettuare con frequenza annuale:

- gli autoveicoli a motore ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà; di residenti in Lombardia, immatricolati dal 1° gennaio 1970, dotati di:

- motore a benzina, gpl, gas
- motore diesel.

I veicoli di cui al punto precedente di nuova immatricolazione, non soggetti alla prima revisione prevista dall’art. 80, comma 3, del DLgs. 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano percorso più di 80.000 Km.

- In applicazione della Direttiva del Ministero dei Trasporti a partire dal Decreto interministeriale del 05.02.1996 emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della Direttiva Comunitaria 92/55, la suddetta attestazione ha validità annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 01.01.1988 e semestrale per gli autoveicoli immatricolati precedentemente a tale data.

Sono esclusi dal controllo dei gas di scarico gli autoveicoli classificati di interesse storico o collezionistico iscritti in uno dei registri previsti dall’art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.


Limitazione della circolazione


In tutti i Comuni della Regione Lombardia la circolazione sarà limitata ai soli autoveicoli che abbiano effettuato il controllo dei gas di scarico.


Costo del controllo

I titolari delle officine e i centri di revisione autorizzati ad effettuare il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, devono applicare, quale tariffa per il controllo eseguito, il prezzo di € 12,00. I.V.A. inclusa per i veicoli dotati di unica alimentazione e di € 16,00 I.V.A. inclusa per i veicoli dotati di doppia alimentazione (Bifuel).

Documentazione da rilasciare

Dovrà essere rilasciata all’automobilista la strisciata dei valori misurati dall’apparecchiatura di controllo, o la documentazione comprovante i valori misurati, il tutto con il timbro dell’officina e la data del controllo, con indicata la targa del veicolo.

Tale documentazione dovrà essere mantenuta sull’autoveicolo a disposizione per eventuali verifiche.


Autoveicoli soggetti a revisione

Sono ritenute valide, le verifiche dei gas di scarico effettuate nel corso dell’anno 2008 sugli autoveicoli soggetti alla revisione dal D. Lgs. 285/92.

La verifica dei gas di scarico effettuata in sede di revisione sostituisce quella prevista dalla campagna di controllo.


Veicoli con doppia alimentazione

Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o alimentati a benzina-metano, le verifiche devono essere effettuate con entrambi i carburanti.

E’ fatto obbligo all’officina autorizzata di consegnare l’apposita documentazione ed entrambe le strisciate.